Obbligo di mascherina negli showroom

Decisione del Consiglio federale

Obbligo di mascherina negli showroom

26 ottobre 2020 agvs-upsa.ch – Il Consiglio federale riprende in mano la situazione. Da lunedì mascherina obbligatoria a livello nazionale in tutte le aree interne accessibili al pubblico. Quindi anche negli showroom dei garage svizzeri. Alcuni cantoni stanno inasprendo le regole.


Fonte: Istock

pd. E queste sono le nuove regole: i clienti sono obbligati a indossare la mascherina (sia in piedi che da seduti), a meno che non siano seduti un tavolo a scopo di consumazione, ad esempio, di una bevanda.
 
In linea di principio, anche i collaboratori dovranno indossare sempre la mascherina in tutte le aree interne accessibili al pubblico. Tuttavia, il datore di lavoro può prevedere una protezione alternativa efficace contro il contagio, come ad esempio grandi pannelli in vetro o plexiglass con piccole aperture, che non devono essere all’altezza della testa. In tal caso, il collaboratore può fare a meno della mascherina.
 
L’ordinanza Covid-19 aggiornata stabilisce esplicitamente che l’obbligo di indossare la mascherina non modifica le altre misure di cui ai concetti di protezione.

Cliccare qui per i concetti di protezione aggiornati (validi dal 18 ottobre 2020):
- Piano di protezione per autofficine
- Piano di protezione per corsi interaziendali e corsi di formatzione continua

Alcuni cantoni stanno inasprendo le regole. Attualmente, secondo le informazioni fornite dalle sezioni, le misure sono le seguenti (al 26 ottobre 2020):

  • AR: A partire da lunedì 26 ottobre nel semicantone vige l’obbligo di mascherina sul posto di lavoro. L’unica eccezione sono gli uffici con una sola postazione. I datori di lavoro devono consentire di lavorare il più possibile in home office. All’obbligo di indossare la mascherina al chiuso e all’aperto si aggiunge ora quello di osservare una distanza minima di 1,5 metri. Tali obblighi vanno rispettati contestualmente. Da ora in poi i piani di protezione dovranno quindi contemplare il principio «distanza e mascherina». Per garantire il rispetto del distanziamento sociale l’accesso ai locali pubblici al chiuso come i negozi (o gli showroom) sarà limitato a una persona ogni quattro metri quadri.
  • BE: il Cantone di Berna raccomanda di indossare la mascherina sul posto di lavoro in luoghi chiusi se nell’area è presente più di una persona. Inoltre, ora è obbligatorio indossare la mascherina sotto i portici e nelle aree coperte davanti agli edifici aperti al pubblico. Negli edifici aperti al pubblico quest’obbligo vige già da diverso tempo. Inoltre sono vietati eventi – di natura sia privata sia professionale come cene di Natale o aperitivi – con più di 15 ospiti. Non possono più svolgersi nemmeno fiere e mostre.
  • JU: L'uso delle mascherina è obbligatorio in ogni momento nei luoghi di lavoro chiusi (anche nei veicoli), in particolare negli uffici delle pubbliche amministrazioni e delle aziende private, tranne che per motivi medici o di sicurezza, nel qual caso la distanza deve essere rispettata; le persone che lavorano da sole in una stanza o che viaggiano da sole in un veicolo non sono soggette a tale obbligo.
  • LU: nel Cantone di Lucerna per i luoghi di lavoro al chiuso di istituzioni e aziende vige l’obbligo generalizzato di indossare la mascherina. I clienti devono essere informati dell’obbligo di indossare la mascherina tramite cartelli ben visibili agli ingressi. Inoltre, vige l’obbligo di indossare la mascherina sui mezzi di trasporto chiusi pubblici e privati se si trasportano persone che non vivono nella stessa economia domestica. Eccezioni: Chi lavora da solo in una stanza o chi lavora in un luogo dove la distanza può essere mantenuta o dove sono presenti misure di protezione aggiuntive come le barriere divisorie non è tenuto a indossare la mascherina. La mascherina non è obbligatoria neppure per chi non può indossarla per via della propria attività professionale o in virtù di motivi medici.
  • SZ: da lunedì 26 ottobre vige l’obbligo di mascherina nei locali al chiuso. Tutti i datori di lavoro, i collaboratori e i lavoratori indipendenti sono tenuti a indossarne una. Chi invece lavora da solo in un locale al chiuso (ad es. in uffici con una sola postazione) o non può utilizzarla per motivi di sicurezza o per via del tipo di attività che svolge non è invece obbligato a indossare la mascherina sul posto di lavoro.
 

Decisione del Consiglio federale

Nella sua seduta straordinaria del 18 ottobre 2020, il Consiglio federale ha adottato diversi provvedimenti validi in tutta la Svizzera per contrastare l’impennata dei contagi da coronavirus. Da lunedì 19 ottobre saranno vietati gli assembramenti spontanei di più 15 persone nello spazio pubblico. Nei luoghi al chiuso, accessibili al pubblico, dovrà inoltre essere indossata la mascherina. L’obbligo della mascherina vigerà in tutte le stazioni ferroviarie, negli aeroporti e alle fermate degli autobus e dei tram. Disposizioni particolari sono state emanate per le manifestazioni private con più di 15 persone. Nei ristoranti, bar e locali notturni, le consumazioni saranno possibili soltanto da seduti. Il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza Covid-19 situazione particolare dopo avere consultato i Cantoni. Nella modifica ha inoltre integrato le raccomandazioni sul telelavoro.

L’impennata dei nuovi contagi da coronavirus registrati negli ultimi giorni è preoccupante poiché interessa tutte le fasce di età e tutti i Cantoni. Anche il numero delle ospedalizzazioni è in aumento. L’obiettivo principale dei nuovi provvedimenti decisi da Confederazione e Cantoni per tutta la Svizzera è di proteggere meglio la salute della popolazione ed evitare un sovraccarico del sistema sanitario nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Un altro obiettivo è frenare l’aumento delle nuove infezioni per consentire ai Cantoni di garantire il tracciamento sistematico di tutti i contatti. Nonostante le limitazioni, la vita sociale ed economica deve poter continuare.

Obbligo della mascherina unificato per tutta la Svizzera

Dal 6 luglio, chi prende i mezzi pubblici e ha più di 12 anni deve indossare la mascherina. Da lunedì 19 ottobre, quest’obbligo è esteso a tutte le persone che si trovano nelle aree di attesa delle ferrovie, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti o in altri settori di accesso dei trasporti pubblici. Come sinora, sono esentate dall’obbligo le persone che per motivi medici non possono indossare la mascherina.

L’obbligo della mascherina viene inoltre introdotto per tutti i luoghi al chiuso accessibili al pubblico, come negozi, centri commerciali, banche, uffici postali, musei, biblioteche, sale cinematografiche, teatri, locali per concerti, locali al chiuso dei giardini zoologici e botanici e dei parchi di animali, ristoranti, bar, discoteche, case da gioco, alberghi (ad eccezione delle stanze), zone di entrata e spogliatori di piscine, impianti sportivi e palestre, studi medici, ospedali, chiese e luoghi religiosi, consultori e centri di quartiere. L’obbligo vige inoltre nei locali della pubblica amministrazione accessibili al pubblico.

Negli asili nido, nelle scuole dell’obbligo, nelle scuole del livello secondario II e del livello terziario e nelle aree per l’allenamento delle strutture per lo sport e il fitness, invece, l’obbligo della mascherina vige soltanto se è previsto dai pertinenti piani di protezione.

Prescrizioni per le manifestazioni private

Numerose persone si contagiano con il coronavirus nelle manifestazioni private svolte nella cerchia familiare o tra amici. Questo tipo di eventi è da evitare nel limite del possibile. In futuro, alle manifestazioni private con più di 15 persone si potrà consumare soltanto stando seduti. Appena ci si alza dal proprio posto si dovrà indossare la mascherina. Inoltre dovranno essere rispettate le regole generali d’igiene e registrati i dati di contatto. Analogamente alle manifestazioni pubbliche, le manifestazioni private con oltre 100 persone sottostanno all’obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione e possono avere luogo soltanto in strutture accessibili al pubblico.


Vietati gli assembramenti di più di 15 persone nello spazio pubblico

Dal 19 ottobre saranno vietati gli assembramenti spontanei di più di 15 persone nello spazio pubblico, vale a dire nelle piazze, sui sentieri e nei parchi. Con questo provvedimento s’intende evitare che gli eventi privati vengano trasferiti nello spazio pubblico. Le manifestazioni politiche e della società civile organizzate nello spazio pubblico restano consentite a condizione che siano rispettate le pertinenti misure di protezione.

Strutture della ristorazione: consumazione soltanto da seduti

La consumazione di cibi e bevande in ristoranti e locali notturni come bar o club è possibile soltanto stando seduti, a prescindere dal fatto che avvenga all’aperto o al chiuso.

Raccomandato il telelavoro

Il Consiglio federale ha integrato l’ordinanza Covid-19 situazione particolare con un capoverso sul telelavoro. I datori di lavoro sono tenuti a seguire le relative raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica. Lavorare da casa contribuisce a ridurre gli assembramenti di persone, in particolare durante le ore di punta, e i contatti ravvicinati sul posto di lavoro. Inoltre, grazie al lavoro da casa si riduce il rischio di dover mettere in quarantena un intero team a seguito di un caso di Covid-19.

Dal 19 giugno la gestione dell’epidemia di Covid-19 in Svizzera è di competenza dei Cantoni. La Confederazione si attende da questi ultimi che continuino a effettuare test su vasta scala, garantiscano un tracciamento dei contatti capillare e contribuiscano con misure mirate alla lotta contro l’epidemia.

In caso di domande, si prega di contattare il servizio legale AGVS (rechtsdienst@agvs-upsa.ch).

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