Ustra: la giungla dei cartelli si fa meno fitta

Ustra: la giungla dei cartelli si fa meno fitta


3 settembre 2015 agvs-upsa.ch - Le ordinanze sulle norme della circolazione stradale (ONC) e sulla segnaletica stradale (OSStr) sono entrate in vigore vari decenni fa. Dal 1° gennaio saranno adeguate alle esigenze attuali. Ecco qui i principali cartelli che non vedremo più e le norme della circolazione più bizzarre che saranno abrogate:


Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

Segnali luminosi, velivoli, vento laterale, colonna

Art. 14: In vicinanza degli aeroporti e delle piste per aerei, il segnale «Velivoli» (1.28) mette in guardia i conducenti sulla presenza di aerei che volano bassi o rullano.

 

Il segnale «Vento laterale» (1.29) indica i luoghi dove spesso soffia un forte vento laterale. Il simbolo può essere riprodotto con i lati invertiti a seconda delle condizioni del vento. Se necessario, bisogna collocare una manica a vento che indica la direzione e l'intensità del vento.


Vie di accesso alle autostrade e alle semiautostrade
 

Art. 41: I segnali «Entrata da destra» (3.07) e «Entrata da sinistra» (3.08) annunciano al conducente circolante su una autostrada o semiautostrada ch'egli deve contare su veicoli che vi confluiscono, rispetto ai quali beneficia della precedenza.

 

 
Passaggi a livello
  
Art. 92 Presegnali: «Tavole indicatrici di distanza» (1.17) secondo l'articolo 10 capoversi 1 e 3



 

 

Art. 93 Segnali al passaggio a livello: La «Croce di Sant'Andrea semplice» (3.22; 3.24) serve ad indicare i passaggi a livello a binario semplice, la «Croce di Sant'Andrea doppia» (3.23;3.25) i passaggi a livello di linee ferroviarie a più binari.

 




 

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale ONC

Velocità adeguata
Art. 4, cpv. 4: Il conducente deve circolare in modo da non spaventare gli animali che incontra, trainanti veicoli o no.
  
Comportamento ai passaggi a livello e alle barriere
Art. 24, cpv. 1: I conducenti di autoveicoli pesanti che sono costretti a fermarsi davanti ai passaggi a livello fuori delle località devono lasciare una distanza di circa 100 metri dal passaggio, per facilitare il sorpasso ai veicoli che seguono. I cavalieri, i conducenti di veicoli trainati da animali e i guardiani di mandrie o greggi o di animali isolati devono tenere gli animali sufficientemente lontani dal passaggio a livello, affinché non si spaventino.
 
Cpv. 2
I passaggi a livello devono essere attraversati senza indugiare; i veicoli con cerchioni o cingoli metallici, i veicoli a trazione animale e i cavalieri devono, però, attraversarli a passo d'uomo.
 
Colonne, cortei, veicoli cingolati
Art. 26: Le colonne chiuse di veicoli, di pedoni o di utenti di mezzi simili a veicoli che traversano una carreggiata non devono essere interrotte. Per quanto possibile, deve essere data loro la precedenza alle intersezioni.
 
Le colonne di pedoni e di utenti di mezzi simili a veicoli possono essere incrociate o sorpassate solo ad andatura lenta. In generale, i cortei funebri non devono essere sorpassati.
 
Attraversamento della carreggiata
Art. 47, cpv. 4: Quando il traffico è intenso, i pedoni devono usare la parte destra del passaggio pedonale e possibilmente attraversare la carreggiata in gruppi.
 
Casi speciali

Art. 48, cpv. 2: Oggetti appuntiti, angoli vivi o lame e simili devono essere trasportati con cautela e, se necessario, coperti con involucri protettivi. Al fine di non ostacolare il traffico sui marciapiedi, i pedoni che trasportano oggetti ingombranti possono usare la carreggiata.
 
Colonne di pedoni
Art. 49: I pedoni che marciano in colonne chiuse devono usare il marciapiede; se la circolazione degli altri pedoni è ostacolata, essi devono circolare sul margine destro della carreggiata.
 
Lunghe colonne di pedoni sulla carreggiata devono essere frazionate per agevolare il sorpasso ai veicoli.
 
Di notte e quando è richiesto dalle condizioni atmosferiche, le colonne di pedoni che usano la carreggiata fuori delle località devono essere provviste almeno davanti e di dietro, a sinistra, di una luce gialla, anabbagliante.
 
Alle colonne chiuse di pedoni sono applicabili per analogia le norme applicabili ai veicoli (preselezione, segnalazioni, osservanza della regolazione del traffico, ecc.).
 
Misure di sicurezza sul luogo dell'infortunio
Art. 54, cpv. 3: I curiosi non devono fermarsi sui luoghi dell'infortunio né parcheggiare i loro veicoli nelle vicinanze.
 
Rimorchiatura a traino e a spinta, in generale
Art. 71, cpv. 3: I veicoli a motore possono rimorchiare a spinta un altro veicolo a motore (ad eccezione di un motoveicolo) per accendere il motore o per una breve manovra. Anche il conducente del veicolo spinto deve avere la licenza di condurre; il conducente del veicolo rimorchiante deve poterlo vedere.
 
Trasporto di cadaveri
Art. 75: I veicoli a motore possono essere usati per il trasporto di cadaveri soltanto se sono specialmente approntati a questo scopo; è eccettuato il trasporto di vittime dal luogo dell'infortunio.
 
L'autorità cantonale può permettere l'uso di altri veicoli a motore, se è garantito un trasporto decente e igienicamente irreprensibile.
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