Valutazione dei contratti dei concessionari in base al diritto sui cartelli: l’utilizzo dei dati dei clienti

Valutazione contratti concessionari

Valutazione dei contratti dei concessionari in base al diritto sui cartelli: l’utilizzo dei dati dei clienti

1 dicembre 2016 agvs-upsa.ch – Il seguente articolo approfondisce la questione se le clausole contrattuali che disciplinano il rilevamento e l’utilizzo dei dati dei clienti siano giuridicamente sostenibili dal punto di vista del diritto sui cartelli.

I. Situazione iniziale
Ruolo pionieristico del ramo automobilistico. Il settore automobilistico detiene un ruolo pionieristico in relazione all’utilizzo e all’analisi dei dati dei clienti. In questo settore è stato determinato che i dati dei clienti possono portare a vantaggi competitivi rispetto alla concorrenza grazie a un rilevamento e a un collegamento ottimale. Con un impiego mirato dei dati dei clienti può essere migliorata l’efficienza nella catena di creazione del valore, il rischio di perdita ridotto al minimo e i prodotti ottimizzati e personalizzati.
Regole contrattuali complete. In questo contesto non stupisce che i contratti di assistenza e dei concessionari imposti dagli importatori contengano in parte clausole complete sul rilevamento e sull’utilizzo dei dati dei clienti.

II. Dati dei clienti in materia di diritti reali e protezione dei dati
La questione della proprietà. Ogni giorno il concessionario riceve grandi quantità di dati dal consumatore che devono essere inoltrate anche al produttore/fornitore. Ma a chi appartiene la proprietà di questi dati dei clienti e come viene gestita? Esistono valide ragioni a favore della supposizione che la proprietà spetti a chi ha redatto i dati, quindi ai concessionari. Infatti a loro può essere attribuita dal punto di vista tecnico ed economico la prima codifica e il primo salvataggio.
La questione della protezione dei dati. Di norma, si tratta di dati personali ai sensi della legge sulla protezione dei dati. Ogni elaborazione dei dati deve quindi avvenire in modo legittimo, proporzionale e vincolato a uno scopo preciso. Ciò significa nella fattispecie che il concessionario deve ottenere l’autorizzazione dei suoi clienti per il rilevamento e la trasmissione dei dati dei clienti.

III. Clausola contrattuale sui dati dei clienti conformemente al diritto sui cartelli
Rapporto di dipendenza del concessionario. Nel settore del commercio di automobili spesso un concessionario non ha alternative rispetto al partner contrattuale esistente. In particolare, per i concessionari monomarca il passaggio a un altro marchio è correlato a notevoli svantaggi in termini economico-aziendali che non sono considerati ammissibili. Questa situazione implica che dal punto di vista del diritto sui cartelli possa sussistere una leadership di mercato – il cosiddetto «potere relativo di mercato» - dell’importatore rispetto al singolo concessionario.
Direttive comportamentali per l’importatore generale. Se sussiste una tale leadership di mercato, l’importatore generale è soggetto a determinate norme comportamentali: non può attuare condizioni inique a carico del partner concessionario e dell’assistenza, non può vincolare contemporaneamente la stipulazione di un contratto a un altro contratto né disdire o rifiutare un contratto di manutenzione senza che sussistano motivi rilevanti.

Limiti dell’utilizzo dei dati. Di fatto, nei contratti dei concessionari e di assistenza sussistono delle clausole che vincolano i concessionari a inoltrare i propri dati dei clienti e dei veicoli all’importatore. A tal riguardo si pone la domande se tale norma possa violare la legge sui cartelli. La conseguenza sarebbe la nullità delle clausole interessate; in altri termini, l’importatore non potrebbe attuarle.

Clausole critiche. Le seguenti clausole a carico del concessionario potrebbero essere inammissibili in virtù del potere di mercato dell’importatore.
Utilizzo e trasmissione senza limiti. Il concessionario di norma è tenuto allo scambio di dati sui clienti e sui veicoli. A tal proposito ha l’obbligo di mettere a disposizione dell’importatore tutti i dati dei clienti e dei veicoli.
Motivo di disdetta. I contratti dei concessionari e di assistenza prevedono di norma che una violazione del dovere di raccogliere i dati dei clienti e della rispettiva trasmissione giustifichi una disdetta con effetto immediato.
Comunicazione. Gli importatori si riservano il diritto di informare i clienti in merito alle variazioni della rete di vendita, in merito a un nuovo partner contrattuale o all’uscita del concessionario attuale, usufruendo dei suoi dati dei clienti.
Indennizzo. Se l’importatore al termine della collaborazione desidera continuare a utilizzare o inoltrare a un altro concessionario i dati dei clienti del concessionario, si può presentare la questione di un adeguato indennizzo.

IV. Raccomandazione UPSA
Per chiarire questa tematica, l’UPSA ha incaricato la Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) di analizzare la proprietà e l’utilizzo dei dati dei clienti nel ramo degli autoveicoli. Questa perizia è disponibile sulla nostra pagina Internet su http://www.agvs-upsa.ch/it/rappresentanze-del-settore/reg-comunicazione-automobili

Qui c'è il Executive Summary del studio.



Tre domande a Urs Wernli, Presidente centrale dell’UPSA

"In caso di dubbi o domande il membro deve rivolgersi al servizio legale dell’UPSA"

L’Unione ha commissionato lo studio alla ZHAW. L’Unione come valuta il risultato a una prima analisi?
I risultati non ci sorprendono. Avevamo ipotizzato questa situazione. Si trattava solo di acquisire ulteriori informazioni mediante un’istituzione neutrale, in particolare dal punto di vista concorrenziale. La risposta non è stata molto definita. Avevamo sperato in una valutazione più precisa. Pertanto effettueremo ulteriori accertamenti e analizzeremo i risultati anche in relazione all’imminente revisione della Legge sulla protezione dei dati a livello federale.

L’esempio della trasmissione dei dati mostra ancora una volta i rapporti di potere unilaterali tra concessionario e importatore?
La situazione non andrebbe interpretata in un’ottica così ristretta. Il concessionario e l’importatore dovrebbero essere partner. Ma purtroppo spesso tra il concessionario e l’importatore sussiste uno squilibrio di potere che in genere va a scapito del concessionario.

Il singolo membro ora come deve comportarsi?
Sulla base attuale non è possibile fornire una raccomandazione comportamentale concreta. Consiglio al membro di consultare il servizio legale dell’UPSA in caso di dubbi o domande in materia.


Infobox
Per queste e altre domande siete pregati di rivolgervi al Servizio legale dell’UPSA. I membri ricevono gratuitamente una prima consulenza legale al numero di telefono 031 307 15 15 oppure via e-mail rechtsdienst@agvs-upsa.ch.
Informazioni e nozioni interessanti sono anche disponibili su http://www.agvs-upsa.ch/it/servizi/diritto-e-imposte
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